Art. 43-bis

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La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una societa' di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
  • b)la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
  • c)il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
  • d)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
  • e)i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
  • f)lo statuto preveda:
  • 1)come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
  • 2)l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione armonizzata e l'indicazione della societa' designata. L'affidamento della gestione a una societa' di gestione armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.

Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 10 marzo 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art43bis · fonte su Normattiva