Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007. Leggi il testo vigente →
In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
- a)le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- b)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva