Art. 51

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In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

  • a)le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
  • b)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art51 · fonte su Normattiva