Art. 51
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In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV ((, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia)) e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attivita' di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
- a)le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- b)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 3 gennaio 2018 · versione 58 su Normattiva