Art. 52
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In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ((secondo l'ordinamento italiano)), la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:
- a)manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
- b)risultino violazioni delle norme di comportamento;
- c)le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- d)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorita', e informano la Commissione europea delle misure adottate. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ((ovvero societa' di gestione armonizzate)), di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali e' competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.
Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva