Art. 52
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(( In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. )) L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della succursale, quando:
- a)manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
- b)risultino violazioni delle norme di comportamento;
- c)le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- d)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.
Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 1 novembre 2007 · versione 5 su Normattiva