Art. 56 — Amministrazione straordinaria
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Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav e delle Sicaf)) quando:
- a)risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
- b)siano previste gravi perdite del patrimonio della societa';
- c)lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie ((e di GEFIA non UE autorizzati in Italia)): in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio ((, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia)) in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio ((, alle Sicav e alle Sicaf)) non si applica il titolo IV della legge fallimentare.
Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 16 novembre 2015 · versione 58 su Normattiva