Art. 56 — Amministrazione straordinaria
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(( La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:
- a)risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
- b)siano previste gravi perdite del patrimonio della societa';
- c)lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53. )) Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, ((gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario,)) intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare. (( La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto. ))
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 26 agosto 2017 · versione 67 su Normattiva