Art. 57-bis
Liquidazione ordinaria
((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.)) ((Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.)) ((La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.))
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva