Art. 60-bis.2Piani di risoluzione

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[1]La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

  • a)un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; ovvero b)

[2]un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni da esso richiamate.

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 67 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art60bis2 · fonte su Normattiva