Art. 60-bis.2 — Piani di risoluzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →
[1]La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
- a)un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; ovvero b)
[2]un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni da esso richiamate.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 67 su Normattiva