Art. 62-undeciesDoveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita', o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.

Testo vigente dal 6 marzo 2026, tuttora in vigore · versione 134 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art62undecies · fonte su Normattiva