Art. 65 — Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati
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Il mercato regolamentato dispone di:
- a)misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorita' competente;
- b)((procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;))
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 2025, N. 23));
- d)regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
- e)misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;
- f)risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni concluse nel mercato, nonche' della portata e del grado dei rischi ai quali esso e' esposto. La Consob puo' ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e puo' dettare la metodologia di determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f). Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato. 73
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
73Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Testo vigente dal 12 marzo 2025 al 6 marzo 2026 · versione 129 su Normattiva