Art. 65Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati

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La Consob stabilisce con regolamento:

  • a)le modalita' di registrazione presso le societa' di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
  • b)il contenuto, i termini e le modalita' di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. La Consob, quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art65 · fonte su Normattiva