Art. 72Individuazione dell'autorita' competente

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La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ((alle controparti centrali)), stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalita' di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato e' dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ((alle controparti centrali)), costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ((alle controparti centrali)). La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata dalle societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, ((dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis)), rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, ((le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis)) e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformita' a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. 40

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

40

con decorrenza dal 30 giugno 2011

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

Testo vigente dal 4 settembre 2013 al 24 settembre 2016 · versione 56 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art72 · fonte su Normattiva