Art. 77 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione
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La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2 e 70, sui soggetti che li gestiscono e sulla societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla societa' e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva