Art. 77 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione
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La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli ((68 e 69)) e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla ((...)) liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione ((dei servizi indicati nell'articolo 69)). Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli ((68 e 69)) si applica l'articolo 83.
Testo vigente dal 4 settembre 2013 al 24 settembre 2016 · versione 56 su Normattiva