Art. 79-bis

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Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:

  • a)il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
  • b)il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati. La Consob, quando cio' si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, puo' estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79bis · fonte su Normattiva