Art. 79-quinquiesIndividuazione delle autorita' nazionali competenti sulle controparti centrali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 2026 al 29 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. ((La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.)) La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

Testo vigente dal 6 marzo 2026 al 29 aprile 2026 · versione 134 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79quinquies · fonte su Normattiva