Art. 83-bis — Ambito di applicazione
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Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina della presente sezione.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012 · versione 35 su Normattiva