Art. 83 — Crisi delle societa' di gestione accentrata
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Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle societa' di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione della societa' e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza della societa' ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva