Art. 83Crisi delle societa' di gestione accentrata

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Nel caso di accertate gravi irregolarita', il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle societa' di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione della societa' e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza della societa' ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il (( Ministero dell'economia e delle finanze)) ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 20 marzo 2010 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83 · fonte su Normattiva