Art. 86 — Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016. Leggi il testo vigente →
Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la societa' di gestione accentrata. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 24 settembre 2016 · versione 35 su Normattiva