Art. 90-quater — Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
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1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari
Testo vigente dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017 · versione 73 su Normattiva