Art. 90-septies — Poteri di vigilanza
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1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 7, 8, 10, 74, 79-sexies e 79-quaterdecies
Testo vigente dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017 · versione 73 su Normattiva