Art. 90-terIndividuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading

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La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob e' l'autorita' competente a:

  • a)svolgere le funzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali;
  • b)ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, e' l'autorita' competente a:
  • a)svolgere le funzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione;
  • b)ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali

Testo vigente dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017 · versione 73 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art90ter · fonte su Normattiva