Art. 95Disposizioni di attuazione

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La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente capo anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

  • a)il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto nonche' le modalita' di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento;
  • b)le modalita' da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
  • c)le modalita' di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. La CONSOB individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 24 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art95 · fonte su Normattiva