Art. 95 — Disposizioni di attuazione
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La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
- a)con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3;
- b)con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1, la Consob puo', stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;
- c)le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione ((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis));
- d)le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari;
- e)le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti. Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.
Testo vigente dal 15 dicembre 2021 al 22 maggio 2026 · versione 112 su Normattiva