Art. 106
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[1]in materia di idrocarburi
[2]Per gli idrocarburi estratti in tutti i territori di cui all'art. 1 limitatamente alla parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione, non e' dovuta la aliquota in natura che, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, i concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere allo Stato.(1)
[3](1) Art. 28, n.c., L. n. 717/1965; L. n. 825/1960
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 29 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva