Art. 114
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[1]di forniture e lavorazioni relative ad impianti ferroviari E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 377, pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali ubicati nei territori di cui all'art. 1, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.(1)
[2](1) Art. 6, c. 2°, L. n. 377/1974
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 19 marzo 1994 · versione 0 su Normattiva