Art. 120

[1]tariffaria dell'energia elettrica

[2]Le tariffe dell'energia elettrica per usi agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(1)

[3](1) Art. 15, c. 1°, L. n. 853/1971

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art120 · fonte su Normattiva