Art. 120
[1]tariffaria dell'energia elettrica
[2]Le tariffe dell'energia elettrica per usi agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(1)
[3](1) Art. 15, c. 1°, L. n. 853/1971
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva