Art. 122

[1]del fondo interbancario

[2]Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all'art. 1 e' elevato dal 50 ai 60 per cento del mutuo il limite massimo della fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, puo' concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione dei concorso sul pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie.(1)

[3](1) Art. 20, c. 2°, L. n. 153/1975

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art122 · fonte su Normattiva