Art. 126
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[1]degli oneri sociali e contributo in conto capitale
[2]Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalita' di cui allo stesso articolo.(1) Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69.(2)
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 0 su Normattiva