Art. 126

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[1]degli oneri sociali e contributo in conto capitale

[2]Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalita' di cui allo stesso articolo.(1) Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69.(2)

[3](1) Art. 18, D.L. n. 918/1968, conv. L. n. 1089/1968; art. 1, c. 1° e 3°, D.L. n. 429/1971, conv. L. n. 589/1971; art. 14, L. n. 183/1976 (2) Norma di coordinamento

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art126 · fonte su Normattiva