Art. 126

[1]degli oneri sociali e contributo in conto capitale

[2]Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalita' di cui allo stesso articolo. Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92

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Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art126 · fonte su Normattiva