Art. 128
[1]per iniziative alberghiere
[2]Fino all'emanazione di apposite norme regionali in materia, la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' e la procedura di espropriazione di cui all'art. 53 si applicano altresi' alle espropriazioni occorrenti, nei territori di cui all'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente.(1)
[3](1) Art. 15, c. 4°, L. n. 853/1971
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva