Art. 135
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[1]implicita di pubblica utilita' delle opere
[2]Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma, n. 2 lett. e) dell'art. 10, sono dichiarate di pubblica utilita' con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa medesima, nell'ambito delle rispettive competenze. Le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775
16Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Testo vigente dal 18 novembre 1984 al 28 dicembre 2001 · versione 19 su Normattiva