Art. 135
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[1]implicita di pubblica utilita' delle opere
[2]Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma, n. 2 lett. e) dell'art. 10, sono dichiarate di pubblica utilita' con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa medesima, nell'ambito delle rispettive competenze.(1) Le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.(2)
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 18 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva