Art. 137

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[1]dei progetti

[2]Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 2 miliardi di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 1 miliardo di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.(1) I progetti esecutivi d'importo non superiore a 2 miliardi di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 1 miliardo di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il parere di cui al primo comma. Tale parere puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi.(2)

[3](1)Art. unico, c. 1°, L. n. 321/1975; art. 8, L. n. 1/1978

[4](2) Idem, c. 2°

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 29 novembre 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art137 · fonte su Normattiva