Art. 153
[1]riguardanti l'opzione
[2]L'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 151, ultimo comma, per il contributo di cui all'articolo 69, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.(1) Tale opzione e' esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attivita' nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.(2)
[3](1) Art. 15, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
[4](2) Idem, c. 2°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva