Art. 21
[1]legale e difesa in giudizio
[2]La Cassa per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775
16Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Testo vigente dal 18 novembre 1984, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva