Art. 35
[1]delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi
[2]Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente Testo Unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.(1) Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione degli impianti o delle opere che in quella successiva del loro esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente Testo Unico. Ogni infrazione al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertata dall'Ispettorato del lavoro, viene comunicata immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi dell'art. 36, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva, potra' decidere la esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie ovvero da qualsiasi appalto da parte della Cassa.
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva