Art. 73

[1]per la concessione delle agevolazioni

[2]La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi e' deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento; la concessione di essi viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere.(1) La Cassa e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato, nonche' con l'ENAPI ai sensi del penultimo comma dell'art. 69.(2) Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.(3) Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definite le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidita' delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.(4)

[3](1) Art. 14, c. 9°, D.P.R. n. 902/1976; art. 10, c. 17°, L. n. 853/1971

[4](2) Art. 14, c. 10°, D.P.R. n. 902/1976

[5](3) Art. 11, c. 11°, L. n. 183/1976

[6](4) Idem, c. 10°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art73 · fonte su Normattiva