Art. 171
[1]per le isole minori
[2]Gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori, sono ammessi al contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.(1) Agli esercenti nelle isole minori attivita' di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma non e' applicabile il limite previsto dall'art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.(2)
[3](1) Art. 12, c. 1°, L. n. 853/1971
[4](2) Idem, c. 2°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva