Art. 19
[1]L'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato.(1) Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento. (2)
[3](2) Art. 22, c. 3°, L. n. 717/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva