Art. 5
[1]Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
[2]Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE): (1)
- a)approva il programma quinquennale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2; (2)
- b)approva i progetti speciali di cui all'articolo 47; (3)
- c)adotta le decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno; (4)
- d)provvede alla ripartizione delle somme di cui all'art. 24 ai sensi del terzultimo comma dello stesso articolo. (5) Il programma quinquennale e le direttive del CIPE per la relativa attuazione impegnano, secondo le rispettive competenze, i Ministeri, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, gli enti di gestione, le aziende a partecipazione statale e gli enti pubblici, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione. (6) Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, il CIPE e' integrato di volta in volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.(7)
[3](1) Art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971
[4](2) Art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976
[5](3) Art. 8, c. 4°, L. n. 183/1976
[6](4) Art. 9, c. 1° lett. f), L. n. 183/1976
[7](5) Art. 22, c. 8°, L. n. 183/1976
[9](7)Art. 1, c. 2°, L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva