Art. 62

[1]del CIPI e del CICR

[2]Il Comitato interministeriale per la programmazione industriale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, definisce le direttive, i criteri e le modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita', sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato di cui allo art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 69, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 83, per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; il CIPI definisce, altresi', criteri e modalita' per l'attuazione della locazione finanziaria di attivita' industriali, di cui al citato articolo 83.(1) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito.(2)

[3](1) Art. 1, c. 5°, L. n. 675/1977; art. 2, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 (2) Idem, c. 2°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art62 · fonte su Normattiva