Art. 68

[1]' finanziarie e decorrenza delle agevolazioni creditizie

[2]Le disponibilita' del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, concernenti gli interventi nei territori di cui all'art. 1, sono costituiti:(1)

  • a)dalla somma di lire 2080 miliardi - pari al 65 per cento dello stanziamento complessivo di lire 3200 miliardi - da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993;
  • b)dal 65 per cento delle somme disponibili, alla data del 9 novembre 1976, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi, ai fini della applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa, alla predetta data, proposta favorevole dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.(2) Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.(3) Le annualita' relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.(4) Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi.(5) Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sara' stabilita la quota degli stanziamenti di cui ai precedenti commi che potra' essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.(6) Le disponibilita' del Fondo di cui al primo comma sono assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 63, ultimo comma.(7) Le agevolazioni creditizie previste dalle norme contenute nella presente rubrica, si applicano a decorrere dal 9 novembre 1976.(8)

[3](1) Art. 25, c. 1°, lett. a), D.P.R. n. 902/1976

[4](2) Art. 1, c. 2° e 3°, D.P.R. n. 902/1976

[5](3) Art. 25, c. 2°, D.P.R. n. 902/1976

[6](4) Idem, c. 3°

[7](5) Idem, c. 4°

[8](6) Art. 26, c. 3°, D.P.R. n. 902/1976

[9](7) Art. 1, c. 3° D.P.R. n. 902/1976

[10](8) Art. 15, c. 6°, L. n. 183/1976

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art68 · fonte su Normattiva