Art. 76
[1]per nuovi investimenti
[2]Alle imprese industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1 non e' applicabile il limite di 500 milioni di lire previsto, ai fini della concessione del credito agevolato, dall'art. 4, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.(1) Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie di cui alla presente Rubrica, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal 1° comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.(2)
[3](1) Art. 4, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
[4](2) Idem, c. 3°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva