Art. 81

[1]tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali

[2]Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.(1) Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dall'art. 63 a condizione che non vengano superati i limiti massimi ivi indicati.(2) Per i territori di cui all'art. 1, le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 69 sempreche' non venga superato il limite di cui al quinto e sesto comma dell'art. 63.(3) Le norme previste in materia di finanziamenti agevolati dalle disposizioni della presente rubrica si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 per cento a favore del Mezzogiorno; le dette leggi sono modificate dalle norme della presente rubrica.(4)

[3](1) Art. 28, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

[4](2) Idem, c. 2°

[5](3) Idem, c. 3°

[6](4) Idem, c. 4°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art81 · fonte su Normattiva