Art. 94
[1]in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
[2]Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) di cui all'art. 92, primo comma, e per quelli di cui all'art. 63, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni.(1) Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.(2) Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art. 63.(3)
[4](2) Art. 12, c. 2°, L. n. 649/1961
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva