Art. 97

[1]all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con i fondi provenienti da prestiti esteri

[2]La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi.(1) La Cassa e egualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.(2)

[3](1) Art. 21. c. 1°, L. n. 298/1953

[4](2) Idem, c. 2°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art97 · fonte su Normattiva