Art. 97
[1]all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con i fondi provenienti da prestiti esteri
[2]La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi.(1) La Cassa e egualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.(2)
[3](1) Art. 21. c. 1°, L. n. 298/1953
[4](2) Idem, c. 2°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva