Art. 137
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[1](Art. 22, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.
[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.
[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.
[5]Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non riprende servizio e' collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.
[6]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.
[7]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.
[8]Salvo i casi di impossibilita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o la aspettativa.
[9]Il congedo e' accordato dal direttore o dal sindaco fino a 10 giorni. Per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio provveditorato o dei Comuni autonomi.
[10]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva